L’OMICIDIO STRADALE PUO’ ESSERE COMMESSO DA UN PEDONE?
Il codice penale non dice che l’omicidio stradale deve essere commesso necessariamente da chi si trova alla guida di un veicolo. Il reato, infatti, potrebbe essere integrato anche da un soggetto diverso e, quindi, anche da un pedone! Un esempio pratico può facilitare a comprendere meglio: poniamo che un soggetto decida di attraversare la strada in un tratto curvilineo con scarsa visibilità; proprio in quel momento, un motociclista che percorre la corsia, non avvedendosi dell’attraversamento improvviso, investe il pedone e cade dal mezzo, Supponiamo che, all’esito del sinistro, il pedone riuscirà a cavarsela mentre il motociclista perderà la vita a causa dello sbalzo dal veicolo conseguente all’investimento: in un caso del genere, è possibile che il pedone risponda del reato di omicidio stradale?
Teoricamente, è del tutto possibile. La norma che disciplina l’omicidio stradale, infatti, non impone che il fatto sia commesso per forza da chi si trovi a bordo di un veicolo, ma semplicemente da chi violi le norme sulla disciplina della circolazione stradale. Nel nostro caso, quindi, chi attraversa la strada in un tratto curvilineo trasgredisce alle regole del codice della strada e la sua condotta mette a repentaglio l’incolumità di chi circola in strada nel pieno rispetto delle regole. Ciò significa, quindi, che l’omicidio stradale può essere commesso anche dal pedone indisciplinato.